Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e' determinato a norma dell'articolo 50, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 50.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
