Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Beni immobili e diritti reali immobiliari (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

  • a)per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
  • b)per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
  • c)per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'articolo 102 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;
  • d)per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art99 · fonte del testo

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