Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 98 — Controllo delle spese

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 2006 al 1 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00)), da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima e' ((di euro 50.000,00)). Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ((a venti volte i)) diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa Pecuniaria ((da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00)). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ((ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00)); ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00)). Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00)). Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00)). In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00)). Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00)). Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. ((17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni))

Testo in vigore dal 29 novembre 2006 al 1 gennaio 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 29 novembre 2006. 24 parole tolte, 102 parole aggiunte.

… Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: 1.500 aggiunto: 15.000,00 ad euro tolto: 250 aggiunto: 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima e' di euro tolto: 5 aggiunto: 50.000,00. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora … 2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari tolto: al doppio dei aggiunto: a venti volte i diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, … quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa tolto: pecuniaria da euro 3 aggiunto: Pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro tolto: 58 aggiunto: 580.000,00. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che aggiunto: commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, … dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: 1.500 aggiunto: 15.000,00 ad euro tolto: 115 aggiunto: 1.150.000,00. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive … dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: 12 aggiunto: 120.000,00 ad euro tolto: 250 aggiunto: 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative … Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: 17 aggiunto: 170.000,00 ad euro tolto: 250 aggiunto: 2.500.000,00. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: 17 aggiunto: 170.000,00 ad euro tolto: 250 aggiunto: 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per … Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: 5.800 aggiunto: 58.000,00 ad euro tolto: 58 aggiunto: 580.000,00. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. aggiunto: 17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari