Art. 98 — Controllo delle spese

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(ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003) Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformita' degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalita' in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del ((3 luglio 2017, n. 117.)) L'Autorita', se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2006, n. 296

6

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 930) che "Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo".

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33

22

con decorrenza dal 1 luglio 2016

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 10, comma 2) che "Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro"; - (con l'art. 10, comma 3) che "Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro"; - (con l'art. 10, comma 4) che "Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro"; - (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo in vigore dal 9 febbraio 2022 al 28 aprile 2024

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 9 febbraio 2022. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 tolto: n.17aggiunto: , n. 117. L'Autorita', se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98 · fonte del testo

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