(( (Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformita' a obblighi specifici) (art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003))) ((1. Il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformita' a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorita' le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonche' le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto. 2. L'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione accertata e' notificata all'impresa, offrendole la possibilita' di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica. 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole. 4. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre:

  • a)se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30;
  • b)ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 78. 5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse. 6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l'Autorita' a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorita' competente. 7. In caso di violazione grave o reiterata piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso. 8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilita' di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi. 9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 28.))

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 139 parole tolte, 308 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: (Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformita' a obblighi specifici) (art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformita' a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeriaggiunto: , devono comunicare, tolto: in conformita' all'articolo 33 aggiunto: secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministeroaggiunto: , le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso tolto: edaggiunto: , e all'Autorita' le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo tolto: 28 aggiunto: 13, comma 2, o all'articolo 60, nonche' le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto. 2. L'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2tolto: . Se aggiunto: e delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa tolto: di una o piu' aggiunto: delle restanti condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo tolto: 28 aggiunto: 13, comma 2tolto: , laaggiunto: . La contestazione dell'infrazione accertata e' notificata all'impresa, tolto: con l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese puo' essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravita'. L'impresa puo' chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente. aggiunto: offrendole la possibilita' di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica. 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio … misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 tolto: immediatamente oppure entro un termine ragionevole. aggiunto: 4. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre:

a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo tolto: 98, commi da 4 a 12; e; aggiunto: 30;

… concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito tolto: ad aggiunto: a un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo tolto: 19 del presente Codice aggiunto: 78. 5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse. tolto: Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate aggiunto: 6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l'Autorita' a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorita' competente. 7. In caso di violazione grave o reiterata piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni tolto: poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli aggiunto: dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo tolto: 28 aggiunto: 13, comma 2, aggiunto: o all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma … competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire tolto: in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. tolto: Al periodo per cui si e' protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni aggiunto: Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all'articolo tolto: 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa aggiunto: 30 o revocando i diritti d'uso. 8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e tolto: 4 aggiunto: 7, qualora il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma … condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo tolto: 28 aggiunto: 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento tolto: ed aggiunto: e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad … l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un tolto: massimo di 3 aggiunto: termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo tolto: ulteriore di massimo aggiunto: di ulteriori tre mesi. aggiunto: 9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo tolto: 9 aggiunto: 28.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art32 · fonte del testo

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