Art. 96 — Disponibilità del servizio universale

[1](( (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003)))

[2](( Se l'Autorita' ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non puo' essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa puo' imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e adeguato per garantire la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. L'Autorita' si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico. In particolare, se l'Autorita' decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, puo' designare una o piu' imprese perche' garantiscano tale disponibilita' di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorita' puo' designare piu' imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilita' di servizi di accesso a internet in conformita' al comma 3 del presente articolo, l'Autorita' applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicita' e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 98-bis. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a una proprieta' diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorita' per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorita' puo' imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

3

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che "L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo."

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 24 dicembre 2021. 315 parole tolte, 505 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita' fino all'approvazione del decreto di cui al comma 2. 2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto:

tolto: c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2... il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essiaggiunto: (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003)

aggiunto: Se l'Autorita' ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non puo' essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa puo' imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e adeguato per garantire la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. L'Autorita' si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico. In particolare, se l'Autorita' decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, puo' designare una o piu' imprese perche' garantiscano tale disponibilita' di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorita' puo' designare piu' imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilita' di servizi di accesso a internet in conformita' al comma 3 del presente articolo, l'Autorita' applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicita' e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 98-bis. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a una proprieta' diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorita' per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorita' puo' imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art96 · fonte del testo

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