Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 94 — Servizio universale a prezzi accessibili

[1](( (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003)))

[2](( Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma. L'Autorita' puo' assicurare l'accessibilita' economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla societa'. L'Autorita' definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla societa'. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e' in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 puo' limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorita'. L'operatore e' tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 94, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33878/2025

    23 dicembre 2025
    • Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche

    L'obbligo di versare il corrispettivo convenzionalmente pattuito, in favore del concessionario autostradale, da parte del proprietario di infrastrutture di rete di comunicazione elettronica che attraversano la sede autostradale permane anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003, fino alla costituzione, con decreto ministeriale, della servitù di cui all'art. 94, comma 2, del suddetto decreto.

    Art. 94 · Art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 350 parole tolte, 300 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, puo' essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu', il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'. Il decreto viene notificato alle parti interessate. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitu' deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennita' da corrispondere per la servitu' stessa. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilita', e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostradaaggiunto: (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003)

aggiunto: Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma. L'Autorita' puo' assicurare l'accessibilita' economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla societa'. L'Autorita' definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla societa'. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e' in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 puo' limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorita'. L'operatore e' tenuto a tolto: mettere a disposizione. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo aggiunto: consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art94 · fonte del testo

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