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(( L'Autorita', qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17. )) Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinche' le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico, l'Autorita', nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, puo' prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70)). L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.

Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. 44 parole tolte, 19 parole aggiunte.

L'Autorita', qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo tolto: 66, comma 2, aggiunto: 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti tolto: dal Capo III del presente Titolo o dall'articolo 69 aggiunto: dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari … o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili. tolto: L'Autorita', a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalita' di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilita' dei costi impiegati da tali imprese aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art67 · fonte del testo

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