Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 3 — Principi generali

(art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

  • a)liberta' di comunicazione;
  • b)segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;
  • c)liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ((ad uso pubblico nonche' l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti)), che e' di preminente interesse generale, ((sono libere e ad esse)) si applicano le disposizioni del decreto. Il Ministero, l'Autorita', e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. 7 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

(tolto: Principi generali) (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003)

… trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica aggiunto: ad uso pubblico nonche' l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti, che e' di preminente interesse generale, tolto: e' libera e ad essa aggiunto: sono libere e ad esse si applicano le disposizioni del decreto. Il Ministero, l'Autorita', e le amministrazioni competenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art3 · fonte del testo

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