Art. 150 — Disciplina del sistema di risarcimento diretto

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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

  • a)i criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
  • b)il contenuto e le modalita' di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
  • c)le modalita', le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
  • d)i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni accessori;
  • e)i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 150, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9419/2026

    14 aprile 2026

    In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

    Art. 150 · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 1299 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 256 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 137/2011

    Questione inammissibile
    15 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui tali norme escludono il rimborso delle spese per l'assistenza legale. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad avere come oggetto anche un atto di natura regolamentare, sul quale si incentrano essenzialmente le censure del rimettente, omette la motivazione sulla rilevanza della questione ed omette anche di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, non considerando che l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non esclude la possibilità di fare valere i propri diritti, secondo i principi della responsabilità civile, nei confronti dell'autore del fatto dannoso. Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 v., soprattutto, la sentenza n. 180 del 2009. Sull'omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., nella medesima materia, le ordinanze n. 191 del 2009 e le ordinanze n. 441, n. 440 e n. 205 del 2008. In argomento v. anche l'ordinanza n. 192 del 2010.

    Art. 149 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 192/2010

    Questione inammissibile
    28 maggio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 154/2010, n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 85/2003. Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 440/2008. Per un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, che avrebbe consentito, «accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 180/2009 e ordinanza n. 441/2008.

    Art. 149 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 154/2010

    Questione inammissibile
    29 aprile 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. la citata ordinanza n. 85/2003. Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. la citata ordinanza n. 440/2008. Nel senso che l'impugnato art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, v. la citata sentenza n. 180/2009.

    Art. 149 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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