Art. 24 — Attività in regime di prestazione di servizi

L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'impresa ((di cui al comma 1)) puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'((IVASS)) attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1. L'impresa ((di cui al comma 1)) comunica all'((IVASS)), attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 66 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti … centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'impresa aggiunto: di cui al comma 1 puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1. L'impresa tolto: comunica all'ISVAP aggiunto: di cui al comma 1 comunica all'IVASS, attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi. tolto: Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art24 · fonte del testo

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