Art. 23 — Attività in regime di stabilimento

L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. (( E' considerato esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa. )) Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'((IVASS)) indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. L'impresa ((di cui al comma 1)) puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'((IVASS)) ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'impresa ((di cui al comma 1)), qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'((IVASS)) almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'((IVASS)) valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 5 parole tolte, 72 parole aggiunte.

… un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti … dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. aggiunto: E' considerato esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente … i medesimi poteri. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. L'impresa aggiunto: di cui al comma 1 puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'impresa aggiunto: di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art23 · fonte del testo

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