Art. 146 — Diritto di accesso agli atti

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Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto di accesso non e' consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorita' giudiziaria. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo' inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonche' i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 146, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art146 · fonte del testo

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