Art. 138 — Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità

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Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

  • a)delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
  • b)del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso. La tabella unica nazionale e' redatta secondo i seguenti principi e criteri:
  • a)agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
  • b)la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita';
  • c)il valore economico del punto e' funzione crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
  • d)il valore economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
  • e)il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento e' determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 138, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8630/2026

    7 aprile 2026

    La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12 del 2025, quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria, potendo il giudice discostarsene nel caso concreto, eventualmente applicando una tabella "pretoria", solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N. (Principio enunciato ai sensi dell'art 363-bis c.p.c.).

    Art. 138 · Art. 363-bis c.p.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 241 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25474/2025

    17 settembre 2025

    In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).

    Art. 138 · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 78 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art138 · fonte del testo

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