Art. 1082 — Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente

Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':

  • a)la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze:
  • 1)tabella A prima categoria 100% - 91%;
  • 2)tabella A seconda categoria 90% - 81%;
  • 3)tabella A terza categoria 80% - 71%;
  • 4)tabella A quarta categoria 70% - 61%;
  • 5)tabella A quinta categoria 60% - 51%;
  • 6)tabella A sesta categoria 50% - 41%;
  • 7)tabella A settima categoria 40% - 31%;
  • 8)tabella A ottava categoria 30% - 21%;
  • 9)tabella B 20% - 11%. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
  • b)la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • c)la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
  • d)la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB). Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1082 · fonte del testo

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