Art. 219 c.d.s. — Revoca della patente di guida

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((Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.)) 15 ((L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalita' di cui all'art. 129, comma 3.)) 15 Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso e' accolto, il provvedimento stesso e' revocato e la patente e' restituita all'interessato; la restituzione e' comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

15

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995.

Testo in vigore dal 11 aprile 1995 al 30 giugno 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 152/2023

    Questione inammissibile
    18 luglio 2023

    Le manchevolezze dell’ordinanza di rimessione, che ne compromettano irrimediabilmente il percorso argomentativo, comportano la manifesta inammissibilità della questione. (Precedenti: O. 99/2013; O. 314/2012; O. 268/2012)L’insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione.(Nel caso di specie, è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Udine, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 219, comma 3-ter, cod. strada ai sensi del quale, quando la revoca della patente è disposta per le violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del medesimo codice, ovvero guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Il giudice da un lato non fornisce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio – instaurato per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca –, affermandola, pertanto, in termini meramente astratti e apodittici e, dall’altro, muove da una incompleta ricostruzione del complessivo quadro giurisprudenziale).

    Art. 3 cost. · Art. 464-septies c.p.p. · Art. 224 c.d.s. · Art. 219 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 11 aprile 1995. 16 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal tolto: prefetto del luogo di residenza del titolare della patente stessa aggiunto: competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti tolto: dall'articolo aggiunto: dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoriatolto: .... l'organoaggiunto: , nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali … della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto tolto: indicato nel aggiunto: nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della … consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione tolto: all'ufficio competente aggiunto: al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.Caggiunto: . con le modalita' di cui all'art. 129, comma 3. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

    Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art219 · fonte del testo

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