Codice della strada

Art. 219 c.d.s. — Revoca della patente di guida

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Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. 15 Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non ((dopo che siano trascorsi almeno due anni)) dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. ((Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

15

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995.

Testo in vigore dal 30 luglio 2010 al 13 agosto 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 152/2023

    Questione inammissibile
    18 luglio 2023

    Le manchevolezze dell’ordinanza di rimessione, che ne compromettano irrimediabilmente il percorso argomentativo, comportano la manifesta inammissibilità della questione. (Precedenti: O. 99/2013; O. 314/2012; O. 268/2012)L’insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione.(Nel caso di specie, è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Udine, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 219, comma 3-ter, cod. strada ai sensi del quale, quando la revoca della patente è disposta per le violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del medesimo codice, ovvero guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Il giudice da un lato non fornisce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio – instaurato per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca –, affermandola, pertanto, in termini meramente astratti e apodittici e, dall’altro, muove da una incompleta ricostruzione del complessivo quadro giurisprudenziale).

    Art. 3 cost. · Art. 464-septies c.p.p. · Art. 224 c.d.s. · Art. 219 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2003 al 30 luglio 2010. 7 parole tolte, 58 parole aggiunte.

… la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. tolto: 3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che tolto: sia trascorso almeno un anno aggiunto: siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2aggiunto: . Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art219 · fonte del testo

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