Codice della strada

Art. 219 c.d.s. — Revoca della patente di guida

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Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, il provvedimento di revoca e' emesso dal prefetto che l'ha rilasciata. In tale ipotesi, l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso e' accolto, il provvedimento stesso e' revocato e la patente e' restituita all'interessato; la restituzione e' comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 152/2023

    Questione inammissibile
    18 luglio 2023

    Le manchevolezze dell’ordinanza di rimessione, che ne compromettano irrimediabilmente il percorso argomentativo, comportano la manifesta inammissibilità della questione. (Precedenti: O. 99/2013; O. 314/2012; O. 268/2012)L’insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione.(Nel caso di specie, è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Udine, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 219, comma 3-ter, cod. strada ai sensi del quale, quando la revoca della patente è disposta per le violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del medesimo codice, ovvero guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Il giudice da un lato non fornisce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio – instaurato per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca –, affermandola, pertanto, in termini meramente astratti e apodittici e, dall’altro, muove da una incompleta ricostruzione del complessivo quadro giurisprudenziale).

    Art. 3 cost. · Art. 464-septies c.p.p. · Art. 224 c.d.s. · Art. 219 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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