Codice della strada

Art. 129 c.d.s. — Sospensione della patente di guida

La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. 2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575. 15 Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare ((...)). Dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. 15 102 Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo. 56

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

15

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche ai commi 2 e 3 del presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995. Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal comma 2 del presente articolo, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.

D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214

56

Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che le disposizioni del comma 4 del presente articolo hanno effetto dal 1 settembre 2003.

D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

102

con decorrenza dal 19 gennaio 2013

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".

Testo vigente dal 15 maggio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 253/2005

    Parametro
    1 luglio 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 7, comma 10, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo, con l'ordinanza in epi…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 129 c.d.s. · Art. 172 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2003 al 15 maggio 2011. 53 parole tolte.

… la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare tolto: e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guidaaggiunto: .... Dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del … della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'internotolto: . 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

    Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art129 · fonte del testo

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