Art. 219-bis c.d.s. — Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

((1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.)) 102

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

102

con decorrenza dal 19 gennaio 2013

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB". Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore".

Testo vigente dal 15 maggio 2011

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/2011

    Altra decisione
    12 ottobre 2011

    Va ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, e occorre pertanto che il giudice a quo operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 201 del 2011 e nn. 145 e 38 del 2010

    Art. 219-bis c.d.s. · Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 201/2011

    Altra decisione
    6 luglio 2011

    Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 219- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente e nella parte in cui stabilisce, per tali ipotesi, l'applicazione delle disposizioni relative alla decurtazione dei punti della patente. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 30 luglio 2010, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v., ex multis , le citate ordinanze n.145 e n. 38 del 2010.

    Art. 219-bis c.d.s. · Art. 3 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 2010 al 15 maggio 2011. 93 parole tolte, 6 parole aggiunte.

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritirotolto: , della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente tolto: di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell' articolo 126-bis COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. Quando il conducente e' minorenne aggiunto: minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

    Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB". Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art219bis · fonte del testo

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