Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo

comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promossi con 2 ordinanze emesse il 20 gennaio 1994 dal

Pretore di Lanciano nei procedimenti civili vertenti tra Lio Ida ed

Angelucci Concezio e la Prefettura di Chieti, iscritte ai nn. 141 e

142 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione

emesse dal vice prefetto vicario della provincia di Chieti,

irrogative di sanzioni pecuniarie per infrazioni al nuovo codice

della strada (art. 142, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del

1992), il Pretore di Lanciano, con ordinanze di identico contenuto,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della

strada), "nella parte in cui prevede che il Prefetto, se ritiene

fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma

determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale".

Il giudice a quo, premesso che, ai sensi dell'art. 205 del decreto

legislativo n. 285 del 1992, l'opposizione dinanzi all'autorità

giudiziaria può essere esperita soltanto avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, a seguito del ricorso amministrativo

previsto dall'art. 203 del medesimo codice della strada, da

promuovere entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della

violazione, e rilevato che il previo esperimento del predetto ricorso

amministrativo costituisce "una sorta di presupposto processuale

dell'ordinario ricorso" giurisdizionale - il cui scopo è quello

della verifica del rispetto da parte della P.A. del principio di

legalità e che rappresenta l'unico strumento di difesa per il

cittadino - ritiene che la previsione dell'art. 204 citato, secondo

cui il rigetto del ricorso amministrativo al Prefetto comporta

l'irrogazione da parte di quest'ultimo di una sanzione pari almeno al

doppio del minimo edittale (mentre, se il pagamento avviene entro 60

giorni dalla notifica dell'infrazione, la somma dovuta è pari al

minimo edittale, ovvero, se il pagamento avviene oltre il suddetto

termine, senza che sia presentato ricorso al Prefetto, la somma

dovuta è pari alla metà del massimo edittale) sia in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione, perché "per poter percorrere la via

giurisdizionale il contravventore deve passare attraverso il

raddoppio della sanzione originaria", con conseguenze sull'esercizio

di azione e di difesa resa più difficoltosa dalla sanzione "in tal

guisa maggiorata".

La medesima norma colliderebbe anche con l'art. 3 della

Costituzione, perché solo "chi trovasi in più agiate condizioni

economiche può rischiare la via giurisdizionale, proponendo,

previamente, un ricorso amministrativo destinato, ove rigettato, a

determinare il raddoppio della sanzione".

La rilevanza della questione sarebbe determinata dal fatto che

l'eccezione di tardività della notifica della violazione - formulata

nei giudizi a quibus - sarebbe ictu oculi infondata e che, in caso di

soccombenza, gli opponenti si vedrebbero condannati al pagamento del

doppio della sanzione originariamente loro comminata.

È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

che si è limitata a richiamare l'ordinanza n. 67 del 1994 di questa

Corte, con la quale la questione ora sollevata è stata già

dichiarata manifestamente infondata. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992

(Nuovo codice della strada) - nella parte in cui prevede che il

Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento dell'infrazione,

all'esito del ricorso amministrativo innanzi a lui proposto ingiunge

il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al

doppio del minimo edittale - sostenendosi la violazione dell'art. 24

della Costituzione, dal momento che: a) il previo ricorso al Prefetto

è un presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e

attivare quindi il controllo sull'operato della Pubblica

Amministrazione; b) la possibilità di adire il giudice ordinario è

subordinata al "raddoppio della sanzione originaria" per effetto

della disposizione che pone tale limite al Prefetto.

Si assume altresì violato l'articolo 3 della Costituzione,

perché vi sarebbe una discriminazione dei meno abbienti rispetto a

chi è in agiate condizioni economiche e può adire il giudice pur

rischiando il raddoppio della sanzione.

2. - I giudizi relativi alle due ordinanze di rinvio possono

essere per connessione riuniti e definiti con unica pronuncia.

3. - Va in primo luogo precisato che la disciplina del sistema

sanzionatorio e del relativo contenzioso contenuta nel nuovo codice

della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992,

riproduce quella introdotta dalla legge n. 122 del 1989, che ha

formato oggetto di recenti pronuncie di questa Corte (sentt. nn. 311

e 255 del 1994) che ha disatteso questioni analoghe a quelle oggetto

del presente giudizio.

4. - In base alla interpretazione adeguatrice sostenuta in dette

sentenze - cui questa Corte può riferirsi anche relativamente alla

normativa soggetta a scrutinio nel presente giudizio, data la

sostanziale identità di questa disciplina con quella oggetto di

dette pronuncie - è stato in particolare ritenuto (sent. n. 311 del

1994 cit.) che l'opposizione all'autorità giudiziaria avverso la

contestazione in tema di infrazione al codice della strada non è

subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al

prefetto, onde viene meno il presupposto su cui si fondano le

questioni di costituzionalità.

Inoltre, come è stato osservato nella ord. n. 350 del 1994 cit.,

il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del

verbale di accertamento, costituisce una opzione a deflazione dei

procedimenti contenziosi, analoga a quelle previste in altre discipline processuali, offerta a colui cui venga contestata una

infrazione. Non appare perciò censurabile in sede di sindacato di

costituzionalità che, qualora l'interessato non intenda avvalersi di

tale facoltà, ne subisca la conseguenza senza per questo perdere la

possibilità del sindacato giurisdizionale sulla contestazione.

Va altresì considerato, in ordine ad altro profilo prospettato

dal remittente, che nell'ipotesi in cui il prefetto abbia respinto il

ricorso amministrativo dell'interessato emettendo una ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma pari al doppio del minimo

della sanzione, questa misura non vincola neppure nel minimo il

giudice dell'opposizione ai fini della determinazione della sanzione

da irrogare (ord. n. 67 del 1994).

In relazione alle conclusioni cui si è pervenuti nelle citate

pronuncie di questa Corte, e che devono qui essere ribadite non

essendo stati addotti argomenti che possano indurre a mutare

orientamento, la norma impugnata è suscettibile di

un'interpretazione adeguatrice tale da escluderne

l'incostituzionalità in relazione ai parametri costituzionali

invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in

motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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