Codice della strada

Art. 126-bis c.d.s. — Patente a punti

All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. 66 89 101 114 124 133 145 163 ((3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalita' indicate dal Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili)) Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. Per le violazioni penali per le quali e' prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

66

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (in G.U. 1a s.s. 26/01/2005, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 "nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziche' «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»".

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 19 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 10 novembre 2021

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 126-bis c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13604/2026

    11 maggio 2026

    In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento dell'infrazione presupposta - si configura solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla predetta infrazione, non insorgendo prima di allora l'obbligo di cui al richiamato comma 2; ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione, mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

    Art. 126-bis c.d.s. · Art. 196 c.d.s.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33836/2025

    23 dicembre 2025

    Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 non ha natura afflittiva ma costituisce misura di carattere cautelare, in quanto - conseguendo alla verifica della mancata persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida - ha la funzione di impedire la circolazione a soggetti potenzialmente privi dell'idoneità richiesta, a tutela della sicurezza pubblica, con conseguente applicabilità, ai fini della sua adozione, del termine generale di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato in via analogica i termini di decadenza previsti per i provvedimenti sanzionatori dall'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992).

    Art. 126-bis c.d.s. · Art. 204 c.d.s. · Art. 28 Modifiche al sistema penale

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 27/2005

    Ha colpito questo articolo
    24 gennaio 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’inapplicabilità della sanzione accessoria della detrazione dei punti sulla patente di guida in difetto della normativa di attuazione dei previsti corsi di recupero. Da un lato, infatti, anche per le infrazioni commesse tra il 30 giugno 2003 e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale relativo all’organizzazione dei corsi di recupero dei punti perduti era ed è possibile l’accesso ai corsi stessi, non essendo prevista alcuna preclusione di carattere temporale per l’iscrizione ai medesimi; dall’altro, l’eventuale ritardo imputabile all’autorità amministrativa nel porre in essere gli atti di adempimento di una determinata normativa non può tradursi in una ragione di illegittimità costituzionale della normativa stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 126-bis c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 12/2017

    Questione inammissibile
    13 gennaio 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - in ragione di plurimi profili ostativi - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lett. a ) e b ), del d.l. n. 262 del 2006 (convertito nella legge n. 286 del 2006), censurato dal Giudice di pace di Grosseto, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 286 a 1.142 euro per il proprietario del veicolo che non comunichi all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente trasgressore, senza graduarne l'ammontare in base alla gravità dell'infrazione principale, consentirebbe ai soggetti con maggiori risorse economiche, tramite il pagamento della sanzione (minima), di eludere l'applicazione della sanzione accessoria (decurtazione di punti) comminata per l'infrazione principale. L'ordinanza di rimessione è carente di riferimenti al tipo e alle caratteristiche dell'autovettura con cui è stata commessa l'infrazione principale (in specie, eccesso di velocità), nonché alle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente nel giudizio a quo , e tali lacune - concernenti circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure - comportano difetto di motivazione sulla rilevanza, rendendo la questione astratta ed ipotetica. La censura riferita all'art. 53 Cost. è altresì priva di adeguata motivazione e ciò costituisce ragione di manifesta inammissibilità preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza di detto parametro, non evocato in riferimento ad obblighi tributari. Infine, il petitum additivo formulato dal rimettente è connotato da un cospicuo tasso di manipolatività, derivante dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata della soluzione evocata, in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: ordinanza n. 244 del 2006, sul mancato riferimento, in fattispecie omologa, alle condizioni economiche del ricorrente nel giudizio a quo ; ordinanza n. 29 del 2015, sulla inammissibilità della questione per omessa motivazione in ordine ai parametri evocati; ordinanze n. 23 del 2009, n. 169 del 2006 e n. 1 del 2003, sulla discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e nella quantificazione delle sanzioni amministrative ). Le lacune nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non sono emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione . (Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016). La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di un'adeguata motivazione in ordine all'asserita violazione del parametro evocato costituisce ragione di manifesta inammissibilità, preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza dello stesso parametro. Con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sarebbe paradossale una "graduazione" legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie, non già in base alla gravità dell'infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione. ( Precedente citato: ordinanza n. 292 del 2006 ).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 126-bis c.d.s. · Art. 142 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 210/2011

    Questione inammissibile
    13 luglio 2011

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286 - sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Il giudice remittente, infatti, oltre a proporre, quanto alla prima questione, un quesito oscuro, non essendo chiaro come il carattere "istantaneo" dell'illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere , omette completamente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, in tal modo impedendo alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 131, 154 e 158 del 2011.

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 126-bis c.d.s. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 2003

2003oggi
  1. 10 novembre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 29 novembre 2006 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 27 gennaio 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  12. 13 agosto 2003 — 27 gennaio 2005per un anno
  13. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2021 al 10 novembre 2021. 23 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. aggiunto: 3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata tolto: agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale lo stato della propria patente aggiunto: tramite il portale dell'automobilista con le modalita' indicate dal Dipartimento per tolto: i trasporti terrestri. aggiunto: la mobilita' sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art126bis · fonte del testo

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