Art. 202 c.d.s. — Pagamento in misura ridotta

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Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce la sola sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con se'.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 202 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2857/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.

    Art. 202 c.d.s. · Art. 201 c.d.s. · Art. 203 c.d.s. · Art. 204-bis c.d.s.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 49 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 79/2017

    Questione inammissibile
    12 aprile 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per incompleta ricostruzione del quadro normativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Giudice di pace di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine all'effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo. La mancanza nell'ordinanza di rimessione di ogni riferimento temporale e di indicazioni sulle modalità in concreto utilizzate per il pagamento non permette di valutare se, ed in quale modo, la scelta del bonifico bancario abbia influito sul rispetto di uno (e di quale) dei termini (di 60 e di 5 giorni) previsti, dall'art. 202, comma 1, cod. strada, per il pagamento della sanzione in misura ridotta. Per altro verso, l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - operata senza considerare in alcun modo la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 (conv., con modif., dalla legge n. 49 del 2016), entrato in vigore prima dell'ordinanza di rimessione, secondo il quale, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento - compromette irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, conducendo il rimettente a ritenere erroneamente inesistente una disciplina dell'effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. Alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la lacunosa ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, in quanto preclusiva della possibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione, si risolve nella sua inammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 97 del 2016, n. 56 del 2015; ordinanze n. 209 del 2015, n. 52 del 2015 e n. 36 del 2015 ). L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento che comprometta irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza determina la manifesta inammissibilità della questione incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2015 e n. 18 del 2015; ordinanze n. 153 del 2016, n. 136 del 2016, n. 209 del 2015, n. 115 del 2015, n. 90 del 2015 e n. 27 del 2015 ).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 202 c.d.s. · Art. 615 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 23/2009

    Questione infondata
    30 gennaio 2009

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 20…

    Art. 3 cost. · Art. 91 c.p.c. · Art. 7 c.d.s. · Art. 204 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 292/2006

    Questione infondata
    14 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbero, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere l'utente occasionale della strada dal professionista ovvero la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, in quanto, trattandosi di questione priva di rilevanza nei giudizi a quibus , aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali e non anche dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, investe disposizioni delle quali il giudice rimettente non deve fare applicazione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 202 c.d.s. · Art. 204 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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