Art. 88 c.c.i.i. — Trattamento dei crediti tributari e contributivi

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[1]Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 88 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555/2026

    16 maggio 2026

    L'omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. cram down), non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, c.c.i.i., l'applicazione delle diverse e più rigide modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, del medesimo codice, laddove è richiesto il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale.

    Art. 88 c.c.i.i. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 80 c.c.i.i.

    Rassegna di maggio 2026, p. 40 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10723/2026

    22 aprile 2026

    Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.

    Art. 88 c.c.i.i. · Art. 112 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 98 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art88 · fonte del testo

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