Art. 284-bis c.c.i.i. — Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della societa', ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284. ((Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi e' dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.))

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2024 al 12 agosto 2026. 45 parole aggiunte.

… del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284. aggiunto: Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi e' dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art284bis · fonte del testo

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