Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1:
  • 1)al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «trentasei»;
  • 2)al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
  • b)all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»;
  • c)all'articolo 15, comma 2:
  • 1)alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» e' sostituita dalla seguente: «revisione»;
  • 2)alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse;
  • d)all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonche' quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilita', della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio»;
  • e)all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Testo vigente dal 9 agosto 2025

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