Art. 105 c.c.i.i. — Operazioni e relazione del commissario

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita ((...)) almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare ((...)) e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al pubblico ministero.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 4 parole tolte.

… debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita tolto: in cancelleriaaggiunto: ... almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. … concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare tolto: in cancelleriaaggiunto: ... e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art105 · fonte del testo

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