Art. 2 — Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142
All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il seguente: «1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuita' produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalita' produttiva degli impianti siderurgici della Societa' ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le societa' che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime societa', nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e' soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui al presente comma e' concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario». 3 Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 19-3-2024 a seguito della modifica dell'art. 3, comma 11, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del D.L. medesimo.
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
