Art. 26 c.p.a.
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[1]Spese di giudizio
[2]1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile. 2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, puo' altresi' condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011
