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[1]Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

[2]((1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.)) Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati. 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Testo in vigore dal 8 dicembre 2011 al 18 settembre 2012

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  1. 30 giugno 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
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  3. 30 ottobre 2016 — 1 maggio 2020per 4 anni
  4. 24 agosto 2016 — 30 ottobre 2016per 2 mesi
  5. 27 febbraio 2016 — 24 agosto 2016per 6 mesi
  6. 21 agosto 2015 — 27 febbraio 2016per 6 mesi
  7. 1 marzo 2015 — 21 agosto 2015per 6 mesi
  8. 19 agosto 2014 — 1 marzo 2015per 6 mesi
  9. 18 settembre 2012 — 19 agosto 2014per un anno
  10. 8 dicembre 2011 — 18 settembre 2012per 10 mesi
  11. 7 luglio 2010 — 8 dicembre 2011testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011. 7 parole tolte, 14 parole aggiunte.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo tolto: il proprio aggiunto: un indirizzo di posta elettronica certificata e tolto: il proprio aggiunto: un recapito di fax tolto: dove intendono riceverviaggiunto: , che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art136 · fonte del testo

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