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[1]Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

[2]((1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax)). 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma. ((2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

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Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2015.

Testo in vigore dal 19 agosto 2014 al 1 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 2010

2010oggi
  1. 30 giugno 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 1 maggio 2020 — 30 giugno 2023per 3 anni
  3. 30 ottobre 2016 — 1 maggio 2020per 4 anni
  4. 24 agosto 2016 — 30 ottobre 2016per 2 mesi
  5. 27 febbraio 2016 — 24 agosto 2016per 6 mesi
  6. 21 agosto 2015 — 27 febbraio 2016per 6 mesi
  7. 1 marzo 2015 — 21 agosto 2015per 6 mesi
  8. 19 agosto 2014 — 1 marzo 2015per 6 mesi
  9. 18 settembre 2012 — 19 agosto 2014per un anno
  10. 8 dicembre 2011 — 18 settembre 2012per 10 mesi
  11. 7 luglio 2010 — 8 dicembre 2011testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 2012 al 19 agosto 2014. 50 parole tolte, 60 parole aggiunte.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un tolto: indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che tolto: possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente aggiunto: puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione tolto: dei suddetti dati aggiunto: del recapito di fax. 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti … provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti tolto: possono essere aggiunto: sono sottoscritti con firma digitaleaggiunto: . Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

    Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2015.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art136 · fonte del testo

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