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[1]Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

[2]1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax. ((2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione)). 15 2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 13 14 15

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

13

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2015.

14

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la modifica di cui al comma 2-bis del presente articolo decorre dal 1° luglio 2015.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

15

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-bis) che la modifica del comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la modifica del comma 2-bis del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2016.

Testo in vigore dal 21 agosto 2015 al 27 febbraio 2016

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11 versioni dal 2010

2010oggi
  1. 30 giugno 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 1 maggio 2020 — 30 giugno 2023per 3 anni
  3. 30 ottobre 2016 — 1 maggio 2020per 4 anni
  4. 24 agosto 2016 — 30 ottobre 2016per 2 mesi
  5. 27 febbraio 2016 — 24 agosto 2016per 6 mesi
  6. 21 agosto 2015 — 27 febbraio 2016per 6 mesi
  7. 1 marzo 2015 — 21 agosto 2015per 6 mesi
  8. 19 agosto 2014 — 1 marzo 2015per 6 mesi
  9. 18 settembre 2012 — 19 agosto 2014per un anno
  10. 8 dicembre 2011 — 18 settembre 2012per 10 mesi
  11. 7 luglio 2010 — 8 dicembre 2011testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2015 al 21 agosto 2015. 66 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax. 2. I difensori costituiti tolto: forniscono copia in via informatica diaggiunto: , le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti tolto: di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. aggiunto: e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionaliaggiunto: , il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente commaaggiunto: , secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione. 2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-bis) che la modifica del comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la modifica del comma 2-bis del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art136 · fonte del testo

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