Art. 92 codice dei beni culturali — Premio per i ritrovamenti

Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

  • a)al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
  • b)al concessionario dell'attivita' di ricerca, (( di cui all'articolo 89, qualora l'attivita' medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;))
  • c)allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalita' e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. 4 parole tolte, 16 parole aggiunte.

b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, tolto: ai sensi dell'articolo 89 aggiunto: di cui all'articolo 89, qualora l'attivita' medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art92 · fonte del testo

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