Codice civile

Art. 826 c.c. — Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni

[1]I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.

[2]Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

[3]Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1981

    Questione infondata
    21 luglio 1981

    L'ammissibilita` in via generale della condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro comporta come conseguenza imprescindibile l'ammissibilita` dell'esecuzione per espropriazione non essendo, in linea di principio, la posizione della P.A. diversa da quella di ogni altro debitore anche ai sensi della disposizione di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, e non vietando gli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, la espropriazione forzata del danaro e dei crediti iscritti nei bilanci delle P.A.. Peraltro i limiti di pignorabilità dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non, vanno individuati in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni, dei quali di volta in volta si chieda l'espropriazione; di tal che` la non assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme di danaro o dei crediti pecuniari delle P.A. puo` discendere soltanto dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, in quanto vincolati ad un pubblico servizio o nascenti dall'esercizio di una potesta` pubblica. Ne consegue che la mera iscrizione nel bilancio preventivo delle P.A. di somme di danaro o di crediti pecuniari traenti origine da rapporti di diritto privato non li trasforma di per se` in beni patrimoniali indisponibili, con la conseguente loro non assoggettabilita` ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto la natura fungibile e strumentale delle somme di danaro non vale a determinarne la indisponibilita`, a meno che esse non siano destinate immediatamente, nella loro individualita`, ad un fine pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 Cost.).

    Art. 826 c.c. · Art. 828 c.c. · Art. 830 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 53/1973

    Altra decisione
    30 aprile 1973

    Sollevata questione incidentale di legittimità (degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ., 514 n. 5 c.p.c. e 4, legge 1865, n. 2248, in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.) in un giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata, la Corte - rilevato che la sentenza (di Tribunale) costituente il titolo esecutivo posto a base della promossa esecuzione era stata cassata, con sentenza della Cassazione pubblicata in data anteriore a quella dell'ordinanza di rimessione - ha rimesso gli atti al giudice a quo per esame di tale circostanza in punto di rilevanza.

    Art. 826 c.c. · Art. 828 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho accolto nel codice (art. 826) la distinzione tra patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile dello Stato, già sancita nel citato regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, riportando in questa seconda categoria le foreste che le leggi in materia, con diversa accezione del termine «demanio», dichiarano costituire il «demanio forestale» dello Stato; le miniere; le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico ritrovate nel sottosuolo; i beni costituenti la dotazione della Corona; le caserme, le navi da guerra, gli aeromobili militari e le armi in genere.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 396

  • il quale ha tolto al privato la disponibilità delle miniere in generale e delle cave e torbiere in casi particolari, facendone oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione - se così le miniere come le cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei privati dovessero ormai ritenersi comprese tra i beni del pubblico demanio; mi è sembrata preferibile la soluzione negativa, perchè l'appartenenza al demanio pubblico non consente mai che il concessionario abbia il diritto di trarre da solo tutti i frutti della cosa: abbia, cioè, della cosa il godimento esclusivo sino a esaurimento della medesima. In conformità di un'autorevole corrente dottrinale, ho pertanto compreso le miniere nella categoria del patrimonio indisponibile. In questa categoria ho altresì ricondotto gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. Il rapporto tra i beni menzionati e l'attuazione di dati compiti dello Stato esige infatti che di tali beni sia assicurata la destinazione; e come i beni stessi fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, se a questo appartengono, così, secondo la diversa appartenenza, fanno parte del patrimonio indisponibile delle provincie e dei comuni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1443

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art826 · fonte del testo

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