Art. 182 c.c. — Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

[1]((In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e' richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

[2]Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivita' dell'impresa)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 182 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3191/2026

    12 febbraio 2026

    Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente

    Art. 182 c.c. · Art. 75 c.c. · Art. 83 c.c. · Art. 372 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 28 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 79 parole tolte, 83 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se la dote o parte di essa consiste in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprieta' e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non v'e' trasferimento di proprieta'aggiunto: In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e' richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

tolto: Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprieta' al marito senza un'espressa dichiarazioneaggiunto: Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivita' dell'impresa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art182 · fonte del testo

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