Art. 580 c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare e' determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, e del numero e della qualita' degli eredi. L'assegno non puo' in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
