Codice civile

Art. 580 c.c.

[1]Diritti dei figli non riconoscibili.

[2]Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

[3]I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. 40 223

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1975, n. 151

40

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

223

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 580 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15833/2026

    22 maggio 2026

    Ai sensi dell'art. 580, comma 2, c.c. i figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere, su richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma 1, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari; tale richiesta, frutto di una valutazione insindacabile dell'avente diritto, incide sul petitum (assegno capitalizzato in luogo dei ratei periodici) e, potendo sfociare anche nell'attribuzione di beni ereditari, a scelta degli eredi obbligati, integra una modificazione dell'originaria domanda, con cui è in rapporto di alternatività, la quale, benché ammissibile in corso di causa in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali, va necessariamente proposta nel rispetto della preclusioni ex art. 183 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa ove formulata solo all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

    Art. 580 c.c. · Art. 183 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 90/1976

    Altra decisione
    14 aprile 1976

    La questione di costituzionalità dell'art. 580 cod. civ., sollevata sotto il riflesso che non attribuisce ai figli naturali non riconoscibili e non riconosciuti la qualità di eredi, bensì solo quella di legatari ex lege, va rinviata al giudice a quo, per il riesame della rilevanza, in seguito all'emanazione della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, che ha sostituito il citato art. 580.

    Art. 580 c.c. · Art. 250 c.c. · Art. 251 c.c. · Art. 269 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 105/1973

    Questione inammissibile
    5 luglio 1973

    Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza 13 aprile 1971, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, poiché il giudice a quo ha già statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata nel giudizio dinanzi ad esso pendente avendo dichiarato, con sentenza non definitiva del 17 maggio 1966, che ai figli minori non riconoscibili spetta un assegno vitalizio. Questa statuizione è ovviamente preclusiva dalla questione di costituzionalità successivamente proposta in ordine alla quale si assume che l'attribuzione di un assegno vitalizio, in caso di successione legittima, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili comporta una grave limitazione della capacità di succedere di questi soggetti cui verrebbe in sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello assicurato agli ascendenti, collaterali e parenti entro il sesto grado. Nessuna efficacia potrebbe spiegare l'eventuale pronuncia della Corte nella controversia ora all'esame del giudice a quo avendo il tribunale già statuito con la ricordata sentenza proprio nello specifico punto formante oggetto del dubbio di legittimità costituzionale.

    Art. 580 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ha incontrato favore l'art. 122 del progetto definitivo concernente i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o meno. A tali figli viene fatto un trattamento successorio diverso da quello fatto ai i riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, a un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno peraltro non può eccedere la rendita della quota, alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Non ho difficoltà a chiarire, come è stato richiesto, che per «qualità degli eredi» si deve intendere non «qualità ereditaria», ma «grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi». Quanto alla natura dell'assegno, è ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865. poichè, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questi non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati. DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 281

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art580 · fonte del testo

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