Art. 579 c.c. — Concorso del coniuge e dei genitori
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ha incontrato favore l'art. 122 del progetto definitivo concernente i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o meno. A tali figli viene fatto un trattamento successorio diverso da quello fatto ai i riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, a un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno peraltro non può eccedere la rendita della quota, alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Non ho difficoltà a chiarire, come è stato richiesto, che per «qualità degli eredi» si deve intendere non «qualità ereditaria», ma «grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi». Quanto alla natura dell'assegno, è ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865. poichè, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questi non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati. DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 281
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 38 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.
tolto: Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art579 · fonte del testo
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