L'articolo 594 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 594 - Assegno ai figli naturali non riconoscibili. - Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art195 · fonte del testo

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