Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1971 dal

tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Fiorino

Giuseppe ed altri e Orlando Concetta ed altri, iscritta al n. 482 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione notificata il 27 dicembre 1962 Fiorino Giuseppe e

Gioacchino fu Carmelo e Fiorino Pietro e Carmelo, figli dell'altro

germano defunto Bartolo, convenivano in giudizio davanti al tribunale

di Messina Orlando Concetta, nella sua qualità di madre e legittima

rappresentante dei figli minori Orlando Ida Maria, Virginia, Carmela e

Carmelo, nonché Filippini Rosaria, nella sua qualità di erede

universale testamentaria di Murale Eugenia chiedendo: la dichiarazione

della nullità del testamento, che si pretendeva olografo, dell'11

novembre 1952 di Fiorino Tommaso, defunto il 10 gennaio 1953,

l'apertura della successione per legge in favore degli attori e di

Murale Eugenia e una nuova perizia tecnica per accertare l'olografia

del testamento dianzi menzionato qualora non fosse ritenuta sufficiente

l'efficacia delle prove raccolte in un precedente giudizio, per fare

dichiarare la nullità del testamento, successivamente estinto.

Esperiti gli opportuni mezzi istruttori, con sentenza non

definitiva del 17 maggio 1966 il tribunale dichiarava nullo il

testamento olografo di Fiorino Tommaso; aperta, quindi, la successione

per legge in favore dei fratelli germani Fiorino Giuseppe, Gioacchino e

Bartolo nonché della vedova Murale Eugenia, dichiarava che a costei e

per essa alla sua erede Filippini Rosaria spettava in proprietà metà

del patrimonio ereditario; dichiarava inoltre che ai minori Orlando Ida

Maria, Virginia, Carmela e Carmelo, quali figli naturali non

riconoscibili di Fiorino Tommaso, spettava un assegno vitalizio, per la

cui determinazione, rinviava, con separata ordinanza, le parti davanti

all'istruttore.

Esperita la consulenza tecnica per la determinazione dell'assegno

vitalizio, il g.i. rimetteva le parti davanti al Collegio, il quale,

con ordinanza in data 13 aprile 1971, ha ritenuto di dover sollevare

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del

codice civile per violazione dell'art. 3, comma primo, della

Costituzione.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata non considera come

eredi bensì come semplici legatari i figli naturali non riconosciuti o

non riconoscibili giacché ad essi attribuisce, nel caso di successione

legittima, soltanto un assegno alimentare proporzionato alle sostanze

ereditarie e al numero e qualità degli eredi e comunque non superiore

all'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali

avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o

riconosciuta.

Questa grave limitazione della loro capacità di succedere

contrasterebbe col principio di uguaglianza enunciato dal citato

precetto costituzionale poiché a questi figli naturali viene in

sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello

di altri soggetti (ascendenti, collaterali) i quali, non facendo parte

della famiglia legittima, devono essere considerati degli estranei. A

questi soggetti, come pure ai parenti entro il sesto grado, la legge

riconosce una piena capacità di succedere, sia come eredi che come

legatari; per i figli non riconosciuti o non riconoscibili, invece, la

capacità di succedere è limitata non potendo ricevere una quota del

patrimonio del genitore naturale defunto né in proprietà, né in

usufrutto.

Detta disparità di trattamento non troverebbe razionale

giustificazione nel contenuto e nelle finalità dell'istituto della

successione legittima, anzi sarebbe in aperto contrasto con essi posto

che il criterio cui la legge si ispira nella determinazione dei

successibili ex legge e delle rispettive quote ereditarie è quello

della intensità del vincolo che unisce i vari congiunti al defunto: un

criterio, quindi, che ha come fondamento la solidarietà familiare. E

non è dubbio che il vincolo di sangue che unisce i figli naturali non

riconosciuti o non riconoscibili al genitore sia almeno pari, se non

superiore, al vincolo che unisce altre categorie di successibili

(ascendenti, collaterali, coniuge e parenti entro il sesto grado) al de

cuius stesso.

Sulla base delle considerazioni anzidette e alla stregua delle

statuizioni contenute in precedenti decisioni della Corte (sentenze nn.

205 del 1970; 54 del 1960; 79 del 1969; 126 del 1968 e 147 del 1969) il

tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la proposta

questione.

Nel presente giudizio nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

tribunale di Messina con l'ordinanza del 13 aprile 1971 ha ad oggetto

l'art. 580 del codice civile ritenuto costituzionalmente illegittimo,

per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3,

comma primo, della Costituzione. Si assume che la norma impugnata,

attribuendo ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, nel

caso di successione legittima, soltanto un assegno alimentare

proporzionato alle sostanze ereditarie e al numero e qualità degli

eredi, comporterebbe una grave limitazione della capacità di succedere

di tali soggetti, non considerati come eredi, bensì come semplici

legatari; ad essi in sostanza il codice riserberebbe un trattamento

giuridico deteriore rispetto a quello assicurato agli ascendenti e

collaterali che, non facendo parte della famiglia legittima, devono

essere considerati degli estranei.

2. - Non è dato alla Corte scendere all'esame di tale questione

dovendosene, in via preliminare, rilevare l'evidente inammissibilità.

Come si desume dal testo dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo

ha proposto l'eccezione di incostituzionalità dopo aver già statuito

in ordine alla applicazione della norma ora impugnata nel giudizio

dinanzi ad esso pendente. Ed, invero, con sentenza 17 maggio 1966, il

tribunale, pronunciando non definitivamente sulle domande proposte

dalle parti in causa, dichiarò, tra l'altro, aperta la successione

legittima di Fiorino Tommaso, deceduto il 10 gennaio 1953, in favore

dei fratelli germani dello stesso e della vedova e dichiarò, altresì,

che ai minori figli naturali non riconoscibili di Fiorino Tommaso,

rappresentati dalla madre Orlando Concetta, "spetta un assegno

vitalizio per la cui determinazione sarà provveduto con la sentenza

definitiva".

In puntuale adempimento di quest'ultima parte della decisione il

giudice a quo, con separata ordinanza di pari data, dispose la nomina

di un consulente tecnico per far valutare la consistenza del patrimonio

del de cuius.

Da quel che precede risulta quindi chiaro che la statuizione della

sentenza relativa al diritto all'assegno vitalizio spettante ai figli

naturali non riconoscibili è preclusiva dell'esame della questione di

legittimità costituzionale successivamente sollevata, non ricorrendo

più il requisito della necessaria pregiudizialità per la definizione

del giudizio richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nessuna efficacia potrebbe, invero, spiegare l'eventuale pronuncia

della Corte nella controversia ora all'esame del giudice a quo,

giacché proprio sullo specifico punto formante oggetto del dubbio di

legittimità costituzionale ha già statuito, in modo definitivo, -

come dianzi rilevato - il tribunale con la ricordata sua sentenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata

dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede del Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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