Codice civile

Art. 505 c.c. — Decadenza dal beneficio

[1]L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.

[2]Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli e' stato prefisso a norma dell'art. 500.

[3]La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

[4]In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario puo' essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il gruppo di norme sulla procedura concorsuale (articoli 498-506) riproduce quasi integralmente la disciplina dettata dal progetto definitivo. Tralasciando gli emendamenti di natura formale, due punti meritano particolare rilievo. Il primo riguarda l'art. 46, capoverso, del testo precedente (art. 501), che attribuiva all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione la cognizione dei reclami contro lo stato di graduazione: trattandosi di norma di diritto processuale, essa è stata soppressa in sede di coordinamento perchè inserita nel Codice di procedura civile (articolo 778). L'altro rilievo concerne la questione del decorso degli interessi dei crediti. Considerando che la consistenza del passivo, per le esigenze stesse della procedura concorsuale, a un dato momento deve essere fissata, ho inserito una disposizione che stabilisce la sospensione degli interessi - limitatamente, però, ai soli crediti chirografari, come nel testo coordinato è stato messo in maggiore rilievo, in coerenza ai principii che regolano le procedure concorsuali - dall'inizio della procedura, senza tuttavia escludere il diritto dei creditori al collocamento, compiuta la liquidazione, degli interessi sugli eventuali residui (art. 506). Era poi logico inserire nello stesso articolo la norma delle disposizioni per l'attuazione del precedente testo (art. 5, primo e secondo comma), che rendeva possibile la continuazione delle procedure esecutive individuali in corso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 248

  • Ho, infine, apportato due perfezionamenti alle norme del progetto definitivo in tema di procedura concorsuale. Col primo di essi, che in verità ha carattere generale, in quanto concerne l'istituto del beneficio d'Inventario anche fuori dei casi della procedura concorsuale, ho voluto esplicitamente fissare la regola (art. 505) che in ogni caso la decadenza dal beneficio può essere fatta valere solo dai creditori del defunto o dai legatari, per l'ovvia considerazione che la sanzione della decadenza è comminata dalla legge per la violazione di norme stabilite a tutela degli interessi di tali creditori. Col secondo emendamento ho attenuato il rigido principio che nella procedura concorsuale i crediti a termine diventano esigibili (art. 506). In verità questa regola, per il carattere assoluto che aveva secondo il progetto definitivo, si sarebbe risolta in un onere ingiustificato a carico del debitore in relazione a quei crediti, muniti di garanzia reale su beni, la cui alienazione non si rendesse necessaria ai fini della liquidazione e quando la garanzia stessa fosse idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale dei crediti. Contemperando l'equa tutela del debitore con le esigenze della procedura concorsuale, ho stabilito nell'art. 506 che, quando ricorrono le condizioni anzidette, resta fermo il beneficio del termine. DELLA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 249

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art505 · fonte del testo

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