Art. 493 c.c. — Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione

[1]L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

[2]Per i beni mobili l'autorizzazione non e' necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 493, che stabilisce la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario per il compimento di atti di disposizione di beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge, ho voluto prevedere, accanto agli atti di alienazione e di costituzione di pegno o d'ipoteca, anche le transazioni. Per il codice di procedura civile del 1865 (art. 881) le transazioni fatte dall'erede beneficiato senza autorizzazione giudiziaria erano nulle e non importavano decadenza dal beneficio. In verità non è facile spiegare la differenza di trattamento che nei codici del 1865 si faceva agli atti di alienazione dell'erede beneficiato in confronto agli atti di transazione. Il nuovo codice elimina la disarmonia e stabilisce per tutti questi atti la sola sanzione della decadenza dal beneficio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 247

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art493 · fonte del testo

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