Art. 2830 c.c. — Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente

Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Al principio che le sentenze di condanna producono ipoteca giudiziale l'art. 1871 del codice del 1865 introduceva un'eccezione per il caso che si trattasse di un'eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario. La disposizione era generalmente interpretata nel senso che non potesse iscriversi ipoteca in base a sentenza pronunciata nei confronti del curatore o dell'erede con beneficio d'inventario, ma si potesse iscrivere in base a sentenza pronunciata prima della morte del de cuius. Ho ritenuto opportuno stabilire, allo scopo d'impedire che durante la liquidazione del passivo sia turbata la par condicio creditorum, che, se l'eredità è stata accettata con beneficio d'inventario o si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore (art. 2830). Le iscrizioni potranno essere prese solo quando sia venuta meno la giacenza dell'eredità o l'erede sia decaduto dal beneficio dell'inventario.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1153

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2830 · fonte del testo

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