Il ripristino dell'istituto della residenza ha indotto a rivedere la formula dell'art. 50 del progetto al fine di coordinarla con le nuove disposizioni. E, poichè non può parlarsi logicamente di residenza nei confronti delle persone giuridiche, si è ritenuto necessario esprimere il principio che, nei riguardi di queste, non può aversi che un concetto unico di sede, al quale deve farsi riferimento in tutti i casi in cui la legge ricolleghi determinati effetti all'istituto del domicilio ovvero a quello della residenza. È stata eliminata nella nozione di sede la indicazione che debba trattarsi di sede «centrale» o di sede «principale della amministrazione» come era stato suggerito, perchè entrambe le formule sono di significato incerto. Poichè l'ente deve necessariamente avere una sede risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto e soggetta a pubblicità, è bene che solo a questa i terzi facciano riferimento, tanto più che i suoi mutamenti sono poi facilmente controllabili, perchè importano una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto. Ciò risulta dal testo dell'art. 34, in cui sono prevedute, come ipotesi distinte, l'obbligo di registrare il trasferimento della sede e l'istituzione delle sedi secondarie. Non si è peraltro creduto di aderire alla proposta di mantenere i terzi vincolati alla sede risultante dal registro e di non permettere loro di considerare come sede della persona giuridica un luogo diverso, anche se in questo sia stabilita la sede effettiva. Il timore che, in tal modo, si svaluti il sistema della pubblicità, fissati dagli articoli 33 e 34 non è fondato. Siffatta possibilità data ai terzi non contraddice a quella che è la funzione della pubblicità. La diversità fra sede effettiva e sede registrata implica necessariamente che sia stata omessa la pubblicazione del cambiamento di sede; ora il comma 20 dell'art. 46 stabilisce che il fatto, del quale è stata omessa la pubblicazione, non può essere opposto ai terzi, mentre non impedisce a questi ultimi di poterlo invocare in loro favore. Il comma anzidetto si risolve, quindi, in un rafforzamento del sistema di pubblicità voluto dalla legge, in quanto costituisce una spinta, per gli organi delle persone giuridiche, a far registrare tempestivamente i mutamenti della sede. Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta. DELL'ASSENZA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 68