Art. 410 c.c. — Doveri dell'amministratore di sostegno
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L'affiliazione puo' essere revocata dal giudice tutelare:
- 1)su richiesta dell'affiliante per traviamento del minore;
- 2)su richiesta dell'affiliante per sopravvenuta impossibilita' di continuare a provvedere all'allevamento del minore;
- 3)su richiesta dell'istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, o, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 404, su richiesta del pubblico ministero, quando ricorrono gravi motivi;
- 4)su richiesta dell'affiliato divenuto maggiore, quando ricorrono gravi motivi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 giugno 1983
