Codice civile

Art. 317 c.c.

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Nel caso di lontananza o d'altro impedimento che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potesta', questa e' esercitata dalla madre.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 101/1965

    Questione infondata
    27 dicembre 1965

    L'attribuzione del diritto di costituirsi parte civile nell'interesse del figlio minore al solo genitore esercente la patria potestà non lede il principio della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, 91 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 316, 317, 320 del codice civile, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

    Art. 22 c.p.p. · Art. 23 c.p.p. · Art. 91 c.p.p. · Art. 316 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto concerne l'esercizio della patria potestà è stata conservata nell'art. 317 la formula dell'art. 325 del progetto, in cui si dispone che tale esercizio spetti alla madre «nel caso di lontananza o d'altro impedimento» del padre. Era stato proposto anche qui di usare la formula «impedimento anche temporaneo» del padre, in base alla considerazione che il concetto di lontananza è giuridicamente impreciso e che d'altronde è incluso nel termine «impedimento», il quale comprenderebbe in sè ogni impossibilità di fatto o di diritto. Tale formula non è sembrata accettabile, in quanto renderebbe possibile che, per un allontanamento del tutto temporaneo o per un impedimento di trascurabile entità del padre, la madre assumesse la patria potestà e compisse quindi atti a questa inerenti. In ordine al potere disciplinare del genitore nei riguardi del figlio, venne fatta presente la opportunità di coordinare le disposizioni del progetto con la legge sul tribunale per i minorenni, demandando a quest'ultimo i provvedimenti in merito all'internamento del minore traviato in un istituto di correzione. Attesa l'importanza e la gravità del provvedimento si è creduto opportuno seguire questo suggerimento, e perciò nell'art. 319 si è ripristinato il sistema del vecchio codice, attribuendosi al presidente del tribunale, anzichè al giudice tutelare, la competenza di provvedere in caso di cattiva condotta del figlio e ammettendosi il ricorso al presidente della corte di appello contro il decreto che autorizza l'internamento. Si fanno inoltre salve le disposizioni della legge speciale per i casi di traviamento del figlio. Non si è ritenuto poi opportuno di indicare che il minore deve essere ricoverato in un riformatorio per corrigendi, o più esattamente casa di rieducazione per minorenni (art. 11 Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579), perchè con questa aggiunta vi sarebbe stato il pericolo di confondere il provvedimento che può essere adottato in virtù del citato art. 319 con quello del tutto distinto, che può essere preso ai sensi dell'art. 25 della legge sulla istituzione del tribunale per i minorenni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 168

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art317 · fonte del testo

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