Codice civile

Art. 2961 c.c. — Restituzione di documenti

[1]I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

[2]Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

[3]Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

[4]Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Quanto alla prescrizione del diritto alla restituzione dei documenti, l'art. 2961 apporta, nel primo comma, due modifiche al corrispondente art. 2143 del codice del 1865: oltre che dei cancellieri, degli avvocati, dei procuratori alle liti e dei patrocinatori legali, si fa menzione degli arbitri; si riduce poi da cinque a tre anni il termine, che ha inizio dalla definizione della lite, decorso il quale, le persone su menzionate sono esonerate dal rendere conto degli incartamenti relativi alla lite stessa. Del computo dei termini.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1214

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2961 · fonte del testo

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