Codice civile

Art. 2958 c.c. — Corso della prescrizione

La prescrizione decorre anche se vi e' stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Con lieve variante formale, l'art. 2958 riproduce il primo comma dell'art. 2141 del codice del 1865 circa il decorso delle prescrizioni presuntive anche nel caso in cui vi sia stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni. Ho eliminato invece - non sembrandomi giustificata la restrizione che apportava alle norme sull'interruzione - il secondo comma del citato articolo del codice precedente, che attribuiva efficacia interruttiva delle prescrizioni in esame soltanto al riconoscimento del debito per iscritto e alla domanda giudiziale non perenta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2958 · fonte del testo

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