Art. 2776 c.c. — Collocazione sussidiaria sugli immobili

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[1]((I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

[2]I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente)).

Testo in vigore dal 14 settembre 1975 al 1 giugno 1982

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/2017

    Illegittimità dichiarata
    13 luglio 2017

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 2776, terzo comma, cod. civ., come modificato dal d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011), e 23, comma 39, ultimo periodo, dello stesso d.l., sono superabili le eccezioni di inammissibilità con cui si contesta la prospettabilità delle censure di violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e la portata retroattiva del menzionato art. 23, comma 39, poiché tali eccezioni finiscono con il rifluire sul merito delle questioni, delle quali viene comunque contestata la fondatezza.

    Art. 2776 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 84/1992

    Questione inammissibile
    4 marzo 1992

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 cod.civ., "nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli sia munito di privilegio", va dichiarata inammissibile, richiedendosi alla Corte una non consentita sentenza additiva che introduca una causa di prelazione non prevista, definendone natura e collocazione nel sistema dei privilegi già esistenti: ciò che - coinvolgendo scelte discrezionali - postula l'(auspicabile) intervento del legislatore. (Inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.). - diversamente, ma con riguardo ad un privilegio già esistente, S. n. 326/1983.

    Art. 2751 c.c. · Art. 2770 c.c. · Art. 2776 c.c. · Art. 2 cost.

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  • Sentenza n. 287/1991

    Questione inammissibile
    18 giugno 1991

    Una sentenza (come quella prospettata nel caso dal giudice delegato a fallimento che, in sede del riparto di attivo presentato dal curatore, ha sollevato la questione) dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ. una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore, comporterebbe l'attribuzione a tali crediti - già muniti di privilegio generale sui mobili - di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto con il principio dell'art. 2746 (non compreso tra le norme impugnate) che ne esclude la possibilità. Tale pronuncia, inoltre, da un lato lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, dall'altro, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776. La innovazione richiesta dal giudice a quo eccede quindi largamente i poteri della Corte costituzionale. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.)

    Art. 2748 c.c. · Art. 2776 c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 36 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella terza sezione, che tratta dei privilegi sugli immobili, sono stati inseriti vari privilegi che in precedenza rimanevano esclusivamente nel dominio delle leggi speciali. Così l'art. 2774 richiama nel codice i privilegi dello Stato per crediti dipendenti da concessioni di acque pubbliche o derivate da canali demaniali, pur lasciando alle leggi speciali la loro particolare disciplina. Era stato proposto di estendere il privilegio a ogni sorta di concessioni relative a beni demaniali. Ma non ho seguito la proposta per non accrescere ancora il numero, già abbastanza ampio, di queste cause di prelazione, che, se non fossero contenute entro limiti ragionevoli, si risolverebbero in un grave pregiudizio della massa degli altri creditori e, indirettamente, dell'economia nazionale. Ho richiamato anche, nel successivo art. 2775, l'importante categoria dei privilegi concessi dalle leggi speciali ai crediti per i contributi dovuti dai proprietari d'immobili per opere di bonifica o di miglioramento da cui traggono beneficio gli immobili stessi. La legge speciale (R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215) distingueva tra opere di bonifica e opere di miglioramento e, tra le prime, quelle di competenza dello Stato dalle altre eseguite dagli stessi proprietari riuniti in consorzio; ma, mentre attribuiva il privilegio sia per le une sia per le altre, faceva poi un diverso trattamento nei due casi, accordando al privilegio per le opere di bonifica la prevalenza sui diritti anteriori dei terzi, e negandola al privilegio per opere di miglioramento, che subordinava anche alla formalità dell'iscrizione. La materia viene oggi disciplinata in altra parte del codice, e precisamente nel libro della proprietà, dagli articoli 857 e seguenti, uno dei quali, l'art. 864, riferendosi a tutte le suddette categorie di opere, dichiara i crediti relativi esigibili con i privilegi di riscossione che assistono l'imposta fondiaria. Il diritto di prelazione viene invece regolato in questa sede, che è quella propria dei privilegi di credito. In proposito l'art. 2775 non pone alcuna distinzione limitativa della prevalenza del privilegio sui diritti dei terzi, e quindi deve ritenersi che la detta prevalenza abbia luogo sia per le opere di bonifica, sia per quelle di miglioramento fondiario. Per queste ultime, però, si fa rinvio alle leggi speciali circa la necessità dell'iscrizione per la costituzione del privilegio (stesso art. 2775, secondo comma). Ho conservato i tre privilegi immobiliari previsti dal codice del 1865, e cioè quello delle spese di giustizia e quelli dei tributi diretti e indiretti, chiarendo che il privilegio accordato allo Stato per il tributo fondiario è esteso a ogni altro tributo diretto sugli immobili, in conformità, del resto, a quanto dispongono le leggi speciali (art. 2771, secondo comma). Circa il privilegio che assiste i tributi indiretti, l'art. 2772 riproduce, in sostanza, ma con formula più generica e comprensiva, la disposizione dell'art. 1962, secondo comma, del codice del 1865 relativamente alla prevalenza che sul privilegio hanno i diritti acquistati dai terzi sull'immobile prima del sorgere del credito dello Stato. Per i diritti acquistati successivamente, lo stesso articolo, contemplando in modo particolare l'imposta di registro, dispone la prevalenza di tali diritti sul privilegio solo nel caso d'imposta suppletiva. Si risolve così la questione, che si agitava sotto l'impero del codice del 1865, se cioè l'effetto suindicato potesse invocarsi anche per l'imposta complementare. Ho infine collocato accanto ai privilegi dello Stato quello accordato dalla legge sulla finanza locale per alcuni tributi che colpiscono gli immobili (art. 2773). L'art. 2776 contiene una disposizione corrispondente a quella dell'art. 1963 del codice del 1865, con la precisazione però che la collocazione sussidiaria dei privilegi generali ha luogo solo nel caso d'infruttuosa esecuzione sui mobili. Dell'ordine dei privilegi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1132

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975. 3 parole tolte, 79 parole aggiunte in 2 capoversi.

I crediti indicati tolto: dall'art. 2751, nel aggiunto: dagli articoli 2751 e 2751-bis ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, aggiunto: sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

aggiunto: I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamenteaggiunto: , in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografariaggiunto: , ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2776 · fonte del testo

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