Art. 273 c.c.
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[1]((L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
[2]Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni.
[3]Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
